Il risarcimento assicurativo. Chi truffa chi?

Il risarcimento assicurativo. Chi truffa chi?

Spesso si sente parlare di truffe alle assicurazioni. Falsi sinistri in cerca di falsi risarcimenti.

Altrettanto spesso si legge di vicende giudiziarie che interessano i vertici di importanti compagnie di assicurazione: arresti, sequestri milionari, fughe di capitali in paradisi fiscali.

Le compagnie di assicurazione sono società private nella forma giuridica delle S.p.A. che gestiscono un ingente patrimonio che proviene dall’obbligo di contrarre una polizza di copertura per responsabilità civile per tutto il parco auto circolante.

L’obbligatorietà dell’RC auto garantisce a questi soggetti privati di drenare annualmente centinaia di milioni di euro dalle tasche degli italiani. E si sa, l’occasione fa l’uomo ladro: dove c’è il miele ci sono sempre le api.

Questa situazione ha determinato una strana convergenza di interesse tra politici e assicurazioni, con una commistione nella proprietà delle stesse e una legislazione sempre favorevole all’assicuratore e mai all’infortunato.

L’ultima legge che sta minando le fondamenta dei principi risarcitori è la legge n. 27 del 24 marzo 2012.

Il comma 3-ter e il comma 3-quater dell’articolo 32 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 prevedono infatti che le “lesioni” siano obiettivate clinicamente e strumentalmente per poter determinare un risarcimento come danno biologico permanente.

Tale definizione, apparentemente corretta e scontata, viene presa invece a pretesto dalle compagnie di assicurazione per non risarcire più tutta una serie di micropermanenti, con la scusa che derivano da lesioni non accertabili clinicamente e strumentalmente.

Le cose stanno diversamente. Vediamo perché.

La definizione di “lesione” è certa e consolidata in ambito risarcitorio.
Sul “Trattato di medicina legale e scienze affini” Volume 2, pag. 69, edizioni Wolters Kluwer Italia 2009, il Prof. Giusto Giusti scrive: “Quando la “lesione” avrà raggiunto una concreta staticità, non essendo più possibile avere miglioramenti o peggioramenti, ci si troverà di fronte a ciò che si definisce “menomazione” ovvero ad una riduzione del grado di efficienza individuale di partenza.

(…) Pertanto “lesione” e “menomazione” potrebbero essere in qualche modo raffigurate come due entità che concorrono ad un continuum fenomenico, sostanzialmente e temporalmente collegate ma ben scindibili in sede valutativa.

(…) La successione cronologica che va dall’ “evento lesivo” alla “lesione” alla “menomazione”, può concludersi con lo sviluppo di: una inabilità temporanea, totale o parziale; un’invalidità permanente, un’inabilità permanente, o la morte”.

Quindi, in ambito valutativo si definisce: “evento lesivo” l’evento traumatico che causa la lesione, “lesione” la patologia post-traumatica fino a stabilizzazione, e “menomazione” i postumi residui a stabilizzazione avvenuta.

L’applicazione  letterale del comma 3-ter dell’articolo 32 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 (e non l’interpretazione “pro domo propria” dello stesso che purtroppo il terzo convenuto assicuratore sistematicamente opera in occasione di nuove norme) prevede che “la patologia post-traumatica” debba essere oggetto di accertamento clinico strumentale obiettivo prima della stabilizzazione dei postumi, ovvero prima della guarigione clinica.

La patologia post-traumatica si caratterizza da una serie di sintomi e segni obiettivi, di riscontri strumentali, di evidenze cliniche.

La concorrenza di tutti questi elementi (obiettività clinica, accertamenti strumentali su alterazioni della normale fisiologia direttamente o indirettamente riconducubili al trauma subito, terapie eseguite, valutazioni specialistiche) costituiscono la dimostrazione che “l’evento lesivo” ha determinato una chiara “patologia post-traumatica”.

Gli accertamenti medico-legali valuteranno poi se alla patologia post-traumatica sono residuati postumi permanenti e in che misura.

Le assicurazioni vorrebbero invece una sorta di franchigia: non pagare del tutto determinate micropermanenti. E questo è illegittimo, o almeno costituzionalmente incompatibile con l’obbligatorietà dell’RC auto.

Abolite l’obbligatorietà dell’RC auto e poi potrete introdurre tutte le franchigie che volete.

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